Copertura assicurativa

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COMPAGNIA ASSICURATRICE:

Generali Italia S.p.A.
Sede Legale:
Mogliano Veneto (TV)
Via Marocchesa, 14 – Cap 31021
Tel. +39 0415492111 • Fax +39 041942909
C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n.00409920584 – Partita IVA 00885351007 Iscritta all’Albo delle imprese IVASS n. 1.00021

Forma dell’assicurazione

L’assicurazione è prestata nella forma “claims made”,
retroattività dieci anni antecedenti la decorrenza della polizza, salvo casi particolari tassativamente indicati dalle condizioni di assicurazione;

Oggetto dell’assicurazione

A) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società, in base a conforme proposta-questionario, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento dell’attività per la quale è prestata l’assicurazione.

L’assicurazione copre anche la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per danni materiali e corporali imputabili a fatto colposo o doloso di tutto il personale, dipendente e non, a qualunque titolo operante presso la struttura assicurata e del quale debba rispondere ai sensi di legge.

B) Assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
A. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l’INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti (compresi gli apprendisti) assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;

B. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto A, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente (escluse le malattie professionali) calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’articolo 13 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.

Tanto l’assicurazione Responsabilità Civile verso terzi quanto l’assicurazione Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro valgono anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall’INPS, ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

La Società, presta l’assicurazione per le conseguenze della Responsabilità Civile ai sensi di legge derivante all’Assicurato per l’esercizio dell’attività di seguito descritta:
POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO – VISITE MEDICHE – ESAMI DIAGNOSTICI CON E SENZA MEZZO DI CONTRASTO – FISIOKINESITERAPIA – ANALISI CLINICHE E QUANTO SPECIFICATO NEL QUESTIONARIO

Garanzie accessorie

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato:
– dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati in Europa, con l’esclusione dei danni alle cose su cui tali insegne, cartelli o striscioni sono affissi;
– dal servizio di vigilanza, svolto con guardiani anche armati e cani;
– dalla gestione della mensa aziendale, del bar e dei distributori automatici di cibi e bevande;

Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile n. 380690691 Agenzia di Roma
codice 543

– dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall’allestimento e dallo smontaggio degli stands;
– dall’esercizio di appositi spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore, compresi i danni ai veicoli medesimi, anche se di proprietà dei dipendenti, con esclusione comunque dei danni da furto, da incendio, da circolazione, conseguenti a mancato uso, nonché alle cose trovantisi nei mezzi stessi;

– dalle operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall’Assicurato all’attività descritta in polizza, esclusi comunque i danni alle cose formanti oggetto delle suddette operazioni;
– dall’organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, esclusa l’organizzazione in proprio di gite aziendali;
– dall’impiego in radiologia di apparecchi a raggi X a scopi diagnostici e terapeutici e ad onde/campi magnetici a scopi diagnostici e terapeutici.

Qualora la gestione dei suddetti servizi sia affidata a terzi, è compresa in garanzia la sola responsabilità che possa far carico all’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori.
La garanzia è altresì efficace per la responsabilità civile imputabile all’Assicurato in relazione:
– alle operazioni di ritiro e consegna delle merci presso terzi;

– alle operazioni di carico e scarico, riempimento e svuotamento, da e su veicoli da trasporto in genere, ancorché fuori dall’ambito degli stabilimenti, dei depositi e/o magazzini dell’Assicurato;
– all’esistenza di cancelli e/o portoni comunque azionati, muri di cinta, recinzioni in genere, aree verdi ed alberi anche ad alto fusto;

– alla proprietà e conduzione di palestre, piscine e attrezzature ginniche;
– alla proprietà ed uso di velocipedi a pedali senza motore da parte dei dipendenti per lavoro e/o servizio;
– alla proprietà e/o utenza di cani;
– all’attività di squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti dell’Assicurato stesso;
– all’organizzazione, nell’ambito delle sedi aziendali dell’Assicurato, di corsi di formazione e/o aggiornamento professionale, cui possono partecipare anche esterni, nonché di visite guidate, conferenze, congressi, tavole rotonde, convegni, seminari, e manifestazioni in genere;
– all’esistenza di stabilimenti, uffici, magazzini e/o depositi in genere, ubicati su tutto il territorio nazionale.

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